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Statuto dell'Associazione "KAYA"

Art. 1 - Denominazione, natura giuridica e sede

     1.1 È costituita un'associazione non riconosciuta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 36 e seguenti del codice civile, denominata "Associazione KAYA", di seguito anche "Associazione".

  1.2 L'Associazione non intende assumere la qualifica di Ente del Terzo Settore e non utilizza l'indicazione "Ente del Terzo Settore" né l'acronimo "ETS" in alcun atto, comunicazione o documento.

       1.3 L'Associazione ha sede legale in Orbetello (GR), via Gioberti n. 3/b, con facoltà per il Consiglio Direttivo di istituire o sopprimere sedi operative, delegazioni e recapiti in Italia o all'estero, senza che ciò comporti modifica statutaria.

Art. 2 - Durata

2.1 L'Associazione ha durata illimitata, salvo scioglimento deliberato dall'Assemblea dei soci secondo quanto previsto dal presente statuto.

Art. 3 - Scopo, finalità e attività

 3.1 L'Associazione è apartitica e aconfessionale, non persegue scopo di lucro e svolge la propria attività nel rispetto dei principi di democraticità interna, uguaglianza dei diritti dei soci e pari opportunita.
3.2 L'Associazione persegue le seguenti finalità principali:

  • promuovere e diffondere la cultura e la pratica della meditazione in particolar modo
    dello yoga;

  • organizzare iniziative, eventi, corsi, seminari, laboratori, manifestazioni e ogni altra attività idonea al perseguimento delle finalita sopra indicate;

• favorire la partecipazione attiva dei soci e della collettività alle attività associative; collaborare con enti pubblici e privati, italiani e stranieri, che perseguano finalità

analoghe o compatibili.

3.3 Per il raggiungimento delle proprie finalita, Associazione potra, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

  • organizzare corsi, seminari, workshop, convegni, conferenze, mostre, rassegne,

  • spettacoli, manifestazioni sportive e ricreative;

  • svolgere attivita editoriali e di comunicazione (anche online) funzionali agli scopi associativi;

  • stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, partecipare a bandi e progetti, anche con eventuale percezione di contributi, sovvenzioni e finanziamenti;

• svolgere ogni altra attività ritenuta utile o necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali, purché non in contrasto con il presente statuto e con le norme di legge.

Art. 4 - Assenza di scopo di lucro e divieto di distribuzione di utili

4.1 L'Associazione non ha scopo di lucro e il suo patrimonio, nonché eventuali avanzi di gestione, devono essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle finalità istituzionali e delle attività connesse.

4.2 E fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la distribuzione sia imposta dalla legge.

4.3 Sono considerate in ogni caso forme di distribuzione indiretta di utili, da evitare e vietare, ad esempio:

  • compensi agli amministratori o ai titolari di cariche sociali non proporzionati alle

  • funzioni svolte;

  • corrispettivi per beni o servizi acquistati dall'Associazione a valori manifestamente

  • superiori a quelli di mercato, senza valide ragioni economiche;

  • cessioni di beni o prestazioni di servizi a favore di soci, amministratori o soggetti ad essi collegati a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, quando non costituiscano oggetto tipico dell'attività associativa.

Art. 5 - Soci: categorie, ammissione ed elenco soci

  • 5.1 Possono essere soci tutte le persone fisiche e, se previsto, le persone giuridiche che condividano le finalità dell'Associazione e si impegnino a rispettare il presente statuto e le deliberazioni degli organi sociali.

  • 5.2 | soci si distinguono nelle seguenti categorie:

  • soci ordinari;
    soci sostenitori;

  • soci onorari (eventuale).

5.3 L'ammissione a socio è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta dell'interessato contenente: generalità, recapiti, dichiarazione di accettazione dello statuto e di condivisione delle finalità associative. Il diniego deve essere motivato.

5.4 E tenuto, a cura del Consiglio Direttivo, un elenco/registro dei soci aggiornato, nel quale sono annotati i dati identificativi, la categoria di appartenenza e le eventuali variazioni (ammissioni, recesso, esclusioni).

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

6.1 Tutti i soci maggiorenni hanno diritto:

di partecipare alla vita associativa;

di intervenire e votare in Assemblea, se in regola con il pagamento delle eventuali quote associative;

  • di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi, nel rispetto dei requisiti eventualmente previsti dal presente statuto;

  • di prendere visione dei libri sociali e dei bilanci, secondo modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

6.2 I soci hanno il dovere di:

- rispettare lo statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni degli organi sociali;

- versare le quote associative e gli eventuali contributi deliberati dall'Assemblea;

- collaborare al perseguimento delle finalità associative e mantenere comportamenti corretti e leali nei confronti dell'Associazione.

Art. 7 - Perdita della qualità di socio: recesso, decadenza ed esclusione

7.1 La qualita di socio si perde per:

  • recesso volontario;

  • decadenza per mancato pagamento della quota associativa per un periodo superiore a quello stabilito dall'Assemblea;

  • esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo.

  • 7.2 || socio può recedere in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta al

  • Consiglio Direttivo; il recesso ha effetto dalla data di ricezione, fermo restando l'obbligo di versare la quota relativa all'anno in corso, se dovuta.

  • 7.3 L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio Direttivo, previa contestazione scritta e concessione di un termine di 5 giorni per controdeduzioni, nei confronti del socio che:

  • tenga comportamenti contrastanti con le finalità associative, in particolare rendendo difficoltosa agli altri soci la fruizione dei servizi associativi;

  • arrechi danni materiali o morali all'Associazione;

  • violi ripetutamente lo statuto o le deliberazioni degli organi sociali.

7.4 Il socio escluso dal Consiglio Direttivo di cui al comma precedente non ha diritto di nuova accettazione all'interno dell'associazione.

Art. 8 - Organi dell'Associazione

8.1 Sono organi dell'Associazione:

-l'Assemblea dei soci;

- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente.

Art. 9 - Assemblea dei Soci

  • 9.1 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci in regola con gli obblighi associativi. 12

  • 9.2 L'Assemblea è convocata dal Presidente, su deliberazione del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e, se predisposto, del bilancio preventivo, nonché ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità o ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/2 del numero dei soci.

  • 9.3 La convocazione avviene mediante avviso scritto (anche via e-mail o altro mezzo idoneo) contenente ordine del giorno, luogo, data e ora della riunione, da inviarsi almeno 7 giorni prima della data fissata.

9.4 L'Assemblea ordinaria:

approva il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo;

elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e le altre cariche sociali;

determina l'ammontare delle quote associative;

delibera sugli indirizzi generali dell'attività associativa;

• decide su ogni altra questione ad essa demandata dalla legge o dallo statuto.

9.5 L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Art. 10 - Consiglio Direttivo

  • 10.1 || Consiglio Direttivo è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra i soci; dura in carica 4 anni ed è rieleggibile.

  • 10.2 | Consiglio Direttivo:

  • elegge al proprio interno il Presidente, ed eventualmente il Vicepresidente, il
    Segretario e il Tesoriere;

  • attua le deliberazioni dell'Assemblea;

  • predispone i progetti di bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre allAssemblea;

  • delibera sull'ammissione, decadenza ed esclusione dei soci;

  • delibera su ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione non riservato all'Assemblea.

10.3 Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 dei suoi componenti.

Art. 11 - Presidente

  • 11.1 || Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio; convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo; cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali.

  • 11.2 In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente o, in mancanza, da un consigliere delegato dal Consiglio Direttivo.

    Art. 12 - Patrimonio ed entrate

  • 12.1 || patrimonio dell'Associazione è costituito da:

  • eventuali beni mobili e immobili di proprietà;

  • eventuali fondi di riserva costituiti con avanzi di gestione;

  • • erogazioni, donazioni, lasciti e contributi destinati a patrimonio.

  • 12.2 Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

  • quote associative annuali versate dai soci;

  • contributi di enti pubblici e privati;

  • erogazioni liberali di persone fisiche o giuridiche;

  • proventi derivanti da attività istituzionali e, se del caso, da attività accessorie, commerciali e produttive marginali, comunque svolte nel rispetto delle finalità associative e delle norme fiscali vigenti;

  • • ogni altra entrata compatibile con la natura non lucrativa dell'Associazione.

    Art. 13 - Bilancio

  • 13.1 L'esercizio sociale si chiude al 31/12 di ogni anno.

  • 13.2 Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo (ed eventualmente il bilancio preventivo) da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro

  • 3 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

  • 13.3 Il bilancio deve rappresentare in modo chiaro e veritiero la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione e deve essere messo a disposizione dei soci nei 7 giorni precedenti la data fissata per l'Assemblea chiamata ad approvarlo.

    Art. 14 - Gratuità delle cariche e rimborsi spese

  • 14.1 Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'espletamento dell'incarico, nei limiti e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

  • 14.2 È vietato corrispondere ai titolari di cariche sociali compensi non proporzionati alle responsabilità e alle funzioni svolte o comunque tali da configurare una distribuzione, anche indiretta, di utili.

    Art. 15 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

  • 15.1 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria, con le maggioranze previste per le modifiche statutarie rafforzate, su proposta del Consiglio

  • Direttivo o di almeno 2/3 dei soci.

  • 15.2 In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera sulla devoluzione del patrimonio residuo, che dovrà essere destinato 

  • a fini non lucrativi, preferibilmente a favore di altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, nel rispetto delle norme di legge vigenti.

    Art. 16 - Norme finali e rinvio

  • 16.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del codice civile in materia di associazioni non riconosciute e le altre norme di legge vigenti.

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